Fondo di Garanzia

Fondo di Garanzia dei Depositanti

Banca di San Marino aderisce al Fondo di Garanzia dei Depositanti istituito con il Decreto Delegato n° 111/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

I depositi sono coperti da un sistema istituito per contratto, ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. In caso di insolvenza della Banca, i depositi saranno rimborsati fino a 100.000 euro.

Per i dettagli e le limitazioni è possibile visualizzare il modulo standard informativo per i depositanti.

Informazioni di base sulla protezione dei depositi

Regolamento n. 2016-01 – Fondo di garanzia dei depositanti

I depositi presso BSM sono protetti da

Fondo di Garanzia dei Depositanti della Repubblica di San Marino1

Limite della protezione

100.000 euro per depositante e per banca 2

Se possiede più depositi presso la stessa banca

Tutti i Suoi depositi presso la stessa banca sono “cumulati” e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro

Se possiede un conto cointestato con un’altra persona/altre persone

Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente3

Periodo di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca

10 giorni lavorativi dal 01/01/2021 al 31/12/2023
7 giorni lavorativi dal 01/01/20244

Valuta del rimborso

EURO

Contatto

Fondo di Garanzia dei Depositanti c/o Banca Centrale della Repubblica di San Marino via del Voltone 120 – 47890 San Marino – Repubblica di San Marino Tel. 0549-882325 – Fax: 0549-882328 – Country code: (+) 378 – E-mail: infofgd@bcsm.sm

Per maggiori informazioni

www.bcsm.sm

Informazioni supplementari

1 Sistema responsabile della protezione del Suo deposito

Il Suo deposito è protetto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge e regolato dall’articolo 100 della Legge n. 165/2005, dal Decreto Delegato n. 111/2011, dall’articolo 56 della Legge n. 189/2015, dagli articoli 18 e 19 della Legge n. 102/2019 e dal Regolamento BCSM n. 2016-01. In caso di liquidazione coatta amministrativa della Sua banca, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 EUR, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’articolo II.I.1 del summenzionato Regolamento.

2 Limite generale della protezione

Nei casi in cui venga disposta la liquidazione coatta amministrativa della banca, i depositanti sono rimborsati dal Fondo di Garanzia dei Depositanti istituito presso Banca Centrale. Il rimborso non può superare 100.000 EUR per banca e per depositante. Ciò significa che tutti i depositi presso la stessa banca sono sommati per determinare il livello massimo di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 EUR e un conto corrente di 20.000 EUR, il rimborso non potrà superare i 100.000 EUR. Nei casi di depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
c) pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per lesioni personali dolose o per ingiusta prigionia

il limite di 100.000 EUR non si applica nei nove mesi successivi al loro accredito. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.bcsm.sm.

3 Limite di protezione per i conti cointestati

In caso di conti cointestati, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 EUR. I depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari ma come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono invece trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 EUR.

4 Rimborso

Il Fondo di Garanzia dei Depositanti della Repubblica di San Marino (istituito presso Banca Centrale, via del Voltone 120 - 47890 San Marino - Repubblica di San Marino, tel: 0549-882325, E-mail: infofgd@bcsm.sm, sito: www.bcsm.sm.) rimborserà i Suoi depositi mediante spedizione da parte di Banca Centrale di assegno T/Q a Lei intestato senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia e fino a 100.000 EUR entro i termini decrescenti sopra indicati.

Durante il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, qualora il Fondo non sia in grado di effettuare il rimborso entro 7 giorni lavorativi, il Fondo, su richiesta motivata dei depositanti, deve comunque garantire, entro il medesimo termine dalla richiesta, l’accesso da parte di questi ultimi ad un acconto sull’importo loro rimborsabile, documentato dal Commissario Liquidatore, di importo sufficiente, per i giorni ulteriori occorrenti ai fini del rimborso, a far fronte alle spese correnti essenziali. La richiesta di cui sopra deve pervenire all’Organo di Gestione già corredata dei dati forniti all’uopo dalla banca. In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il Fondo in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Il diritto di rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti della liquidazione coatta amministrativa della banca. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.bcsm.sm, consultando il Regolamento BCSM n. 2016-01 all’articolo III.I.5.

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono protetti dal sistema di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per il Fondo di Garanzia dei Depositanti della Repubblica di San Marino sono riportate nel Regolamento BCSM n. 2016-01, consultabile nel sito Internet www.bcsm.sm, ed in particolare agli articoli III.I.2 e III.I.4. La Sua banca Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno protetti. La protezione dei depositi deve essere confermata dalla banca anche nell’estratto conto.

Richiedi informazioni

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